COMMISSIONE EUROPEA: un’agenzia unica per attuare i programmi comunitari destinati alle pmi

BRUXELLES – La Commissione Europea ha istituito l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, che sostituisce e succede all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE, per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:

a) programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 2014-2020;

b) programma per l’ambiente e azione per il clima (LIFE) 2014- 2020;

c) Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) compresa la politica marittima integrata (PMI), il controllo e le consulenze e le conoscenze scientifiche;

d) programma quadro per la ricerca e l’innovazione 2014-2020 (Orizzonte 2020) — parti della «Parte II — Leadership industriale» e della «Parte III — Sfide per la società».

Le attribuzioni sono esercitate dall’Agenzia a condizione che tali programmi entrino in vigore e dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione delle parti residue delle seguenti azioni nel quadro del CIP: il programma «Energia intelligente-Europa II (EIE II)»; l’«Iniziativa ecoinnovazione»; la rete «Enterprise Europe»; il portale «La tua Europa — Imprese»; l’«Helpdesk europeo dei diritti di proprietà intellettuale (Helpdesk DPI)»; il progetto «IPorta». Inoltre l’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione:  la gestione di alcune o di tutte le fasi di esecuzione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; la fornitura di sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega. L’Agenzia, se stabilito nell’atto di delega, può essere responsabile dell’offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell’ambito dei programmi citati nell’atto di delega.

(Ipsoa.it)

 

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